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Sez. 3, Sentenza n. 45064 del 23/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003) Rv. 226591 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Certificato prevenzione incendi - Istituto scolastico - Mancato rilascio - Tutela penale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226591-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

In materia di prevenzione incendi sono tuttora assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale si configura il reato di cui agli artt. 36, 37 e 389 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (non abrogato con la entrata in vigore della legge n. 818 del 1984), le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il d.p.r. 26 maggio 1959 n. 689 (determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei vigili del fuoco), mentre ne restano escluse le attività indicate con il D.M. n. 689 del 16 febbraio 1982, atteso che al citato decreto ministeriale del 1982 rinviava la legge 7 dicembre 1984 n. 818 dichiarata incostituzionale con sentenza n. 282 del 1990 della Corte Cost. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non sussistente il reato per un plesso scolastico in quanto mentre il D.M. prevedeva al punto 85 tra le attività soggette al rilascio del detto certificato le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, le stesse non risultano indicate nel d.p.r. n. 689).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 36, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 37, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., DPR 26/05/1959 num. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)