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Sez. 4, Sentenza n. 22568 del 23/01/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 228717 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Causalità omissiva - Colpa professionale medica - Giudizio di probabilità statistica - Insufficienza - Criterio di apprezzamento del nesso causale - Necessità di un giudizio di probabilità logica.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228717-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE

In tema di causalità omissiva la ricerca delle cosiddette Leggi di copertura, universali o statistiche, seguita dalla necessaria verifica della loro adattabilità al caso concreto, non può portare all'affermazione della sussistenza del nesso di causalità sulla base di un giudizio di probabilità statistica, essendo invece necessaria la formulazione di un giudizio di probabilità logica, caratterizzato da una elevata credibilità razionale, in linea con i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato e tale, quindi, da poter giustificare il convincimento che l'evento specifico sia riconducibile alla condotta dell'agente al di là di ogni ragionevole dubbio. (Fattispecie in tema di colpa professionale medica, nella quale è stata ritenuta legittimamente affermata la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di omicidio colposo, per avere colposamente omesso di diagnosticare un tumore intestinale, non adottando, di conseguenza, i necessari interventi chirurgici e terapeutici).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)