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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12394 del 09/05/2019 (Rv. 653642 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione - Indicazione del foro ritenuto competente - Necessità - Fondamento - Erronea indicazione - Inefficacia dell'eccezione - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653642-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

L'indicazione del foro ritenuto competente, ad opera del convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del giudice adito, è imposta dall'art. 38, comma 2, c.p.c. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, con la conseguenza che, ove tale foro sia erroneamente individuato e detta adesione difetti, non ne consegue, per ciò stesso, l'inefficacia dell'eccezione, dovendo piuttosto il giudice adito individuare l'esatto giudice competente, in base ai criteri di collegamento da applicare per stabilire tale competenza territoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)