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Sez. 3, Sentenza n. 17399 del 08/08/2007 (Rv. 598796 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Eccezione - Formulazione - Indicazione del foro ritenuto competente - Obbligatorietà - Fondamento - Erronea indicazione - Irritualità dell'eccezione - Configurabilità - Esclusione - Difetto di adesione dell'attore a detta indicazione - Conseguenze - Individuazione del foro competente da parte del giudice adito.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598796-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO

L'indicazione del foro ritenuto competente da parte del convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio del giudice adito è imposta dall'art. 38, secondo comma, cod. proc. civ. in funzione dell'eventuale adesione dell'attore, dalla quale deriva la cancellazione della causa dal ruolo. Ne consegue che l'erronea indicazione di detto foro non rende per ciò stesso irrituale l'eccezione, comportando soltanto che il giudice adito, in difetto di adesione della controparte alla indicazione stessa, provvede alla individuazione del giudice competente in base ai criteri di collegamento previsti dalla legge. In altri termini, una volta che la parte ha correttamente e tempestivamente eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito sulla base dei vari criteri di collegamento da applicare per individuare tale competenza territoriale, l'erronea indicazione del giudice competente non rende irrituale l'eccezione, provvedendo il giudice della decisione ad individuare sulla base del criterio esatto di collegamento, indicato dal convenuto, il giudice esatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)