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Sez. 1, Sentenza n. 10666 del 10/10/1991 (Rv. 474176 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Criteri di determinazione | Esercizio di cava senza autorizzazione - Violazione dell'art. 33 della legge Regione Veneto 7 settembre 1982 n. 44 - Determinazione della sanzione - Criteri.
Stato
decisa il 1991-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474176-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Sanzione amministrativa - Criteri di determinazione

In tema di sanzioni amministrative per violazione della norma di cui all'art. 33 della Regione Veneto 7 settembre 1982 n. 44, per l'esercizio di cava senza autorizzazione, il valore commerciale del materiale abusivamente scavato, da prendere a base per la determinazione della sanzione non può essere individuato in base al prezzo ricavato in concreto dalla sua vendita, bensì deve essere desunto unicamente dal listino prezzi della camera di commercio provinciale competente. A tal fine il giudice, in primo luogo, deve stabilire, mediante libero apprezzamento, a quale categoria dell'indicato listino appartenga il materiale di risulta - per classificazione diretta o anche solo per assimilazione - e, successivamente, determinare, in maniera del tutto vincolata, il valore del materiale in base al prezzo di listino.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)