Sez. 1, Sentenza n. 18446 del 14/09/2004 (Rv. 580549 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE | Attività di cava - Illecito esercizio - Violazione dell'art. 11 della legge reg. Emilia - Romagna n. 17 del 1991 - Sanzione - Determinazione - Criteri - Listini della Camera di commercio - Riferimento - Portata.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - CRITERI DI DETERMINAZIONE
Ai fini della determinazione della sanzione amministrativa per l'illecito esercizio di attività estrattiva, l'art. 22, terzo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 18 luglio 1991, n. 17, nello stabilire che il valore commerciale del materiale illecitamente scavato "è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di commercio", va inteso non solo nel senso che questo è l'unico possibile parametro, ma anche in quello che all'amministrazione è consentito di fissare il valore commerciale del materiale sulla base di parametri diversi rispetto ai listini della camera di commercio solo quando questi ultimi non siano di per sé sufficienti o non prevedano affatto detto valore.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 11, Legge Reg. Emilia-Romagna 18/07/1991 num. 17 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)