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Sez. 3, Sentenza n. 532 del 21/04/1967 Ud. (dep. 26/06/1967) Rv. 104848 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - LIMITI ENTRO I QUALI PUO ESSERE DISPOSTA.*
Stato
decisa il 1967-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104848-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - LIMITI ENTRO I QUALI PUO ESSERE DISPOSTA.*

La rinnovazione del dibattimento e un rimedio che il giudice d'appello - il quale in via normale esercita il suo compito attraverso la critica della decisione impugnata - deve adottare solamente quando ritenga di non potere decidere la causa alla stregua del materiale probatorio raccolto in primo grado. (Conf 103412, 104516, anno 1967; V 103028 e ivi citate, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)