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Sez. 6, Sentenza n. 126 del 26/01/1967 Ud. (dep. 09/02/1967) Rv. 103412 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE DI ECCEZIONALITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1967-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103412-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTA DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - CARATTERE DI ECCEZIONALITA - ESTREMI.*

La facolta di disporre la rinnovazione del dibattimento ai sensi dell'art 520 cod proc pen ha carattere eccezionale, stante l'avanzata fase processuale e la presunzione relativa alla ormai raggiunta completezza della indagine istruttoriĆ  e, lungi dall'avere carattere discrezionale, e vincolata e subordinata nel suo concreto Esercizio ad una condizione rigorosa, che cioe il giudice ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli Atti perche l'istruzione della causa e incompleta (principio dell'economia della prova che non tollera attivita istruttoria superflua). (V 103028, anno 1966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)