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Sez. 3, Sentenza n. 7130 del 10/06/1992 (Rv. 477656 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Litisconsorti necessari | Proprietario del veicolo e conducente - Litisconsorzio necessario ex art. 23 della legge n. 990 del 1969 - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477656-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato - Litisconsorti necessari

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che, a norma dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere chiamato nel giudizio promosso con azione diretta dal danneggiato non è solo il proprietario del veicolo o del natante assicurato (o tenuto all'assicurazione) ma anche il conducente perché solo questa interpretazione estensiva della norma è coerente con la ragione della deroga del principio della facoltatività del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali da essa prevista, che è quella di evitare la proliferazione dei giudizi e la difformità dei giudicati, anche in funzione dell'opportunità di facilitare le azioni di rivalsa o di surroga dell'assicuratore nei confronti dello stesso conducente (art. 1, comma terzo, stessa legge) e dei responsabili civili non assicurati (art. 1916 cod. civ.), piuttosto che quella di assicurare la partecipazione al giudizio di entrambe le parti del rapporto assicurativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)