diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1976 del 24/02/1998 (Rv. 512982 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI | Ambito - Responsabile civile (art. 23 legge 9907 del 1969) - Proprietario del veicolo - Inclusione - Conducente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512982-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti; rispetto alla domanda di risarcimento proposta dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore è litisconsorti necessario il proprietario del veicolo assicurato, non anche il conducente del medesimo, al quale sia concretamente imputabile il fatto causativo del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)