Sez. U, Sentenza n. 1199 del 17/02/1983 (Rv. 425985 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RICORRENZA - CONDIZIONI - REQUISITO DELLE CONTINUITÀ - RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - EVENTUALE MANCANZA DI STABILITÀ DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - RICORRENZA - CONDIZIONI - REQUISITO DELLE CONTINUITÀ - RIFERIMENTO ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA - EVENTUALE MANCANZA DI STABILITÀ DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Al fine della ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, e della conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso inerenti, il requisito della continuità va riferito alla prestazione lavorativa, e non al rapporto stesso, la cui eventuale Mancanza di stabilità, come nel caso di assunzioni disposte per supplire ad assenze o carenze di personale, non è di per sè idonea ad incidere sulla natura pubblicistica. (V 2482/76, mass n 381272).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)