Sez. U, Sentenza n. 2482 del 01/07/1976 (Rv. 381272 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - REQUISITI - CONTINUITA - ESTREMI - STABILITA DELL'IMPIEGO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - REQUISITI - CONTINUITA - ESTREMI - STABILITA DELL'IMPIEGO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Nel rapporto di pubblico impiego il requisito della continuita sussiste quando si tratti di un'attivita svolta in modo non saltuario od occasionale, ma con regolarita e in maniera tale da assicurare il conseguimento delle finalita cui e preordinata: esso non puo essere confuso con la maggiore o minore stabilita dello impiego, essendo noto che il rapporto di pubblico impiego conosce varie specie di rapporti a tempo determinato, quali sono quelli della categoria degli avventizi assunti per la durata di un Esercizio finanziario, degli incaricati, degli interini, dei supplenti. (nella specie le Sezioni Unite, in Sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno escluso l'assoluta precarieta del rapporto di lavoro di un dipendente dell'Automobil Club, assunto in servizio in qualita di giornaliero straordinario addetto al servizio di vigilanza dei parcheggi di autovetture, e periodicamente riassunto presso varie sedi).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. Legge 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)