Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 26/10/1973 (Rv. 366334 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE DEDOTTE E NON AMMESSE IN PRIMO GRADO - AMMISSIONE IN APPELLO - GIUDIZIO DI CONCLUDENZA - SUFFICIENZA - NORMATIVA SULLA NOVITA DELLA PROVA - INAPPLICABILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE DEDOTTE E NON AMMESSE IN PRIMO GRADO - AMMISSIONE IN APPELLO - GIUDIZIO DI CONCLUDENZA - SUFFICIENZA - NORMATIVA SULLA NOVITA DELLA PROVA - INAPPLICABILITA.*
Il giudice di appello e legittimato a valutare la Rilevanza delle prove dedotte in primo grado, e qualora il giudizio di Rilevanza sia positivo, ad ammettere le prove non ammesse dal primo giudice. Il carattere di novita della prova assurge, infatti, ad elemento condizionante l'ammissibilita dei singoli mezzi di prova dedotti in appello soltanto quando viene in questione il principio della unicita della prova, il quale impedisce che dell'ampliamento dei poteri in appello le parti si avvalgano per riproporre le prove gia ammesse ma non espletate, in tutto o in parte, per loro inerzia. (V 3432/71, mass n 355014; 1463/68, mass n 333118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)