Sez. 3, Sentenza n. 1463 del 11/05/1968 (Rv. 333118 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA DICHIARATA INAMMISSIBILE IN PRIMO GRADO - IMPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA DICHIARATA INAMMISSIBILE IN PRIMO GRADO - IMPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Una volta che sia stata legittimamente dichiarata inammissibile una prova testimoniale per irrituale sua formulazione, non e consentito riproporre la stessa prova in Sede di appello come - prova nuova-, giacche la disposizione, di cui al cpv. Dell'art. 345 cod.proc.civ., postula appunto che si tratti di deduzione probatoria nuova e non e invece utilizzabile per sanare decadenze verificatesi in primo grado. (V. N.1195-67, massima n.327657, 1326-66, massima n.322636).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)