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Sez. 3, Sentenza n. 1463 del 11/05/1968 (Rv. 333118 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA DICHIARATA INAMMISSIBILE IN PRIMO GRADO - IMPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1968-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333118-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - PROVA DICHIARATA INAMMISSIBILE IN PRIMO GRADO - IMPROPONIBILITA NEL GIUDIZIO DI APPELLO.*

Una volta che sia stata legittimamente dichiarata inammissibile una prova testimoniale per irrituale sua formulazione, non e consentito riproporre la stessa prova in Sede di appello come - prova nuova-, giacche la disposizione, di cui al cpv. Dell'art. 345 cod.proc.civ., postula appunto che si tratti di deduzione probatoria nuova e non e invece utilizzabile per sanare decadenze verificatesi in primo grado. (V. N.1195-67, massima n.327657, 1326-66, massima n.322636).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)