Sez. 1, Sentenza n. 4968 del 31/10/1978 (Rv. 394705 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - NAVE ARMATA IMPORTATA DALL'ESTERO - NATURA DI "MERCE" - ESCLUSIONE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DIRITTI DI CONFINE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - NAVE ARMATA IMPORTATA DALL'ESTERO - NATURA DI "MERCE" - ESCLUSIONE - DIRITTI PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI - INAPPLICABILITA.*
La nave armata non puo considerarsi "merce" agli effetti dei diritti doganali. Pertanto, nell'ipotesi di importazione in Italia, da parte di un'impresa commerciale marittima, di nave armata proveniente o meno da Paese aderente all'accordo generale sulle tariffe doganali del 30 ottobre 1947 (cosiddetto accordo GATT), non puo trovare applicazione il diritto erariale per servizi amministrativi di cui all'art 2 della legge 15 giugno 1950 n 330 (poi abolito con legge 24 giugno 1971 n 447), difettando il relativo presupposto impositivo. (Conf 5330/77, mass n 388989; (Conf 3460/76, mass n 382218).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 15/06/1950 num. 330 art. 2, Legge 24/06/1971 num. 447
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)