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Sez. 3, Sentenza n. 25313 del 10/12/2014 Ud. (dep. 17/06/2015) Rv. 263839 - 01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO) | Amministratore di società estraneo alla gestione dell'azienda - Omesso controllo sull'attività gestoria svolta dall'amministratore di fatto - Responsabilità per il reato di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263839-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (DIVIETO)

Risponde del reato contravvenzionale di esercizio non autorizzato di intermediazione o interposizione di manodopera posto in essere dall'amministratore di fatto di una società anche l'amministratore di diritto della stessa qualora abbia omesso, sia pure per colpa, di esercitare il necessario controllo sull'attività del primo, attesa la natura anche colposa della fattispecie. (In motivazione, la S.C. ha precisato che un parametro di valutazione circa l'effettiva e concreta possibilità di impedire la consumazione del reato posto in essere dall'amministratore di fatto può essere offerto dalle disposizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 231 del 2001, in tema di esclusione della responsabilità dell'ente per il reato commesso dall'amministratore e dalle persone sottoposte alla sua direzione e vigilanza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 6, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 18, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)