diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 3279 del 26/05/1995 Cc. (dep. 01/07/1995) Rv. 201923 - 01

Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere | Statuizione sulle spese processuali e condanna alla sanzione pecuniaria - Modifica - Ricorso alla procedura di correzione - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201923-01

Atti e provvedimenti del giudice - Correzione di errori materiali - In genere

La procedura di correzione degli errori materiali inficianti provvedimenti giurisdizionali non è consentita allorché determini la modifica essenziale del provvedimento ovvero si risolva addirittura nella sostituzione della decisione assunta; ne consegue che il ricorso a detta procedura non è possibile per modificare l'essenza della decisione, sia pure adottata dal giudice per errore materiale, mentre ad essa si può fare ricorso allorché l'errore materiale incide su elementi della pronuncia estranei al "thema decidendum" e conseguenti alla stessa per dettato legislativo non implicante alcuna discrezionalità da parte del giudice; a tale categoria appartiene la statuizione in ordine alle spese processuali ed all'eventuale sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, dal momento che la loro delibazione non è affidata alla discrezionalità del giudice ma discende da specifica norma di legge a seguito della pronuncia di rigetto o di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 535 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 535 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)