Sez. 1, Sentenza n. 48189 del 23/10/2013 Cc. (dep. 03/12/2013) Rv. 257320 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Cassazione - Omessa statuizione sulla condanna alle spese processuali a seguito di inammissibilità - Ricorso alla procedura di correzione - Ammissibilità - Omessa statuizione sulla condanna in favore della cassa delle ammende a seguito di inammissibilità - Ricorso alla procedura di correzione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
La declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso per cassazione determina automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove omessa, è, di conseguenza, emendabile con il procedimento di correzione materiale, a differenza della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che richiede una valutazione discrezionale della Corte sia nell'"an" sia nel "quantum".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)