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Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 14/05/1998 Cc. (dep. 06/06/1998) Rv. 210722 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE | Attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione - Momento in cui acquista carattere di definitività - È quello del rinvio a giudizio - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210722-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE

Data la preminenza del principio costituzionale del giudice naturale su quello della "perpetuatio jurisdictionis", l'attribuzione della competenza determinata da ragioni di connessione assume i connotati della definitività solo una volta che, dopo l'eventuale rinvio a giudizio, risulti cristallizzato il "thema decidendum" sul quale il giudice del dibattimento deve portare il suo esame. Ne consegue che, prima che il "simultaneus processus" abbia raggiunto la fase del giudizio, quando vengano meno le ragioni di connessione per reati di competenza per materia o territoriale di altri giudici, i relativi procedimenti devono essere a tali giudici restituiti con pronuncia di incompetenza, dichiarata dal giudice per le indagini preliminari, nel corso o dopo la chiusura delle medesime indagini, ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)