Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 12/05/1997 Cc. (dep. 06/06/1997) Rv. 207757 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE | Definitività e irrevocabilità dell'attribuzione della competenza per connessione prima dell'instaurazione della fase del giudizio - Esclusione, salvo che nel caso di procedimenti riguardanti magistrati - Fattispecie: dichiarazione di incompetenza da parte del G.U.P. a seguito di proscioglimento dell'imputato dal reato che aveva esercitato la "vis actractiva".
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE
In tema di connessione e di relativi effetti sulla competenza, pur dovendosi ritenere che la connessione, nel sistema del vigente codice di procedura penale, operi come criterio autonomo e originario di attribuzione della competenza, ciò non implica che detta attribuzione assuma carattere definitivo ed irreversibile anche nelle fasi procedimentali diverse e antecedenti rispetto a quella del giudizio. Conseguentemente, qualora le ragioni della connessione vengano meno prima che sia stata instaurata la fase del giudizio, correttamente il giudice per le indagini preliminari, a suo tempo individuato sulla base delle suddette ragioni, si spoglia del procedimento relativo ai reati per i quali le stesse non sono più operanti; regola, questa, che ragionevolmente soffre eccezione nel caso di spostamento di competenza determinato da connessione con procedimenti riguardanti magistrati (art. 11, comma secondo, cod. proc. pen.), dovendo prevalere in detta ipotesi, la speciale "ratio" dello istituto, finalizzato allo scopo di garantire il prestigio della magistratura e l'imparzialità del giudice fugando ogni sospetto di favoritismo. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, risolvendo un conflitto, ha ritenuto che legittimamente, all'esito dell'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari, avendo pronunciato sentenza di non luogo a procedere per quello, fra i reati connessi, in forza del quale egli era stato individuato come giudice competente, avesse nel contempo dichiarato la propria incompetenza per gli altri reati, disponendo la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 22 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)