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Sez. L, Sentenza n. 6410 del 09/06/1993 (Rv. 482720 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Intimazione ad un dirigente in violazione dell'art. 7 statuto lavoratori - Illegittimità - Intimazione di un altro atto valido di recesso - Diritto del dirigente all'indennità supplementare contrattuale per l'illegittimità del primo licenziamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1993-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482720-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare

Nel caso in cui il datore di lavoro faccia seguire al licenziamento intimato in violazione delle garanzie procedimentali previste dall' art. 7 legge n. 300 del 1970, applicabili anche per i dirigenti di imprese industriale, un altro valido atto di recesso, la legittimità di quest'ultimo non esclude il diritto del dipendente a percepire, quale risarcimento dell'atto illecito costituito dal primo licenziamento, l'indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)