Sez. 3, Sentenza n. 1579 del 18/05/1954 (Rv. 880333 - 01)
PRESUNZIONE - VALORE PROBATORIO (COD. CIV. 2729). SENTENZA - OMESSA PRONUNZIA - DOMANDA NON CONTENUTA NELLE CONCLUSIONI - INSUSSISTENZA.
PRESUNZIONE - VALORE PROBATORIO (COD. CIV. 2729). SENTENZA - OMESSA PRONUNZIA - DOMANDA NON CONTENUTA NELLE CONCLUSIONI - INSUSSISTENZA.
La prova per presunzioni è fonte completa di convincimento ed il giudice ben può fondare il suo giudizio sulle presunzioni stesse, dando anche la prevalenza a queste rispetto ad altre eventuali prove. Poiché l'omessa pronunzia presuppone che una domanda, sia stata, anche in sintesi, formulata, purché non in Forma evasiva e generica, non ricorre il predetto vizio quando la domanda non risulti specificamente dedotta, o almeno, precisata nelle conclusioni definitive, rassegnate alla chiusura della fase istruttoria del processo. La precisazione delle conclusioni, prescritta dall'art. 189 cod.proc.civ., ha appunto lo scopo di fissare definitivamente la volontà delle parti in rapporto all'oggetto della controversia potendo taluna delle tesi definitive originariamente prospettate essere rinunziata o modificata come conseguenza logica delle eccezioni dell'altra parte ovvero degli elementi probatori assunti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)