Sez. 1, Sentenza n. 3269 del 06/04/1994 (Rv. 486061 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Esercizio della farmacia - Gestione provvisoria | Art. 17 legge n. 475 del 1988 - Dichiarazione di incostituzionalità - Farmacie preesistenti - Indennità di avviamento - Gestori provvisori - Spettanza - Gestione provvisoria inferiore al periodo considerato dalla legge - Indennità di avviamento - Liquidazione - Criteri.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Esercizio della farmacia - Gestione provvisoria
A seguito della sentenza Corte Cost. 24 marzo 1988 n. 333 - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 17 legge 2 aprile 1988 n. 475, nella parte in cui implicitamente attribuiva il diritto all'indennità di avviamento ai gestori provvisori di farmacie solo se queste fossero di nuova istituzione - compete anche ai gestori provvisori di farmacie preesistenti la predetta indennità, corrispondente, ai sensi dell'art. 110 R.D. n. 1265 del 1934, a "tre annate del reddito medio della farmacia, accertato, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, nell'ultimo quinquennio". Tuttavia, nell'ipotesi in cui la gestione provvisoria abbia avuto durata inferiore al periodo preso in considerazione della legge, l'indennità deve essere liquidata secondo criteri concreti, affidati al prudente apprezzamento del giudice del merito, sulla base di una complessiva valutazione della fattispecie e tenendo conto della durata effettiva della gestione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)