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Sez. 1, Sentenza n. 17885 del 04/09/2004 (Rv. 576704 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di consultazione del fascicolo fallimentare - Reclamo - Decreto del tribunale di parziale accoglimento del reclamo, con riconoscimento del diritto alla consultazione, esclusi gli atti ritenuti dal giudice delegato non ostensibili - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576704-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che, in parziale accoglimento del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza - proposta dal fallito - di esaminare il fascicolo fallimentare e di estrarne copia, abbia riconosciuto il diritto alla consultazione, con esclusione degli atti che il giudice delegato avesse ritenuto non ostensibili. Tale decreto, infatti, risulta privo dei caratteri della definitività e decisorietà, atteso che, qualora il provvedimento del giudice delegato, emanato in esecuzione della decisione del tribunale, dovesse non conformarsi adeguatamente a quanto in essa stabilito o dovessero sorgere questioni circa gli atti non ostensibili, il provvedimento stesso sarebbe nuovamente reclamabile davanti al tribunale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 76, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 76, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)