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Sez. 2 - , Sentenza n. 4561 del 14/02/2023 (Rv. 666879 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Irregolare conferimento dei rifiuti nei contenitori della
Stato
decisa il 2023-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666879-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

raccolta differenziata destinata al condominio - Violazione del regolamento comunale - Responsabilità dell’amministratore - Esclusione - Fondamento.

254050 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SOLIDARIETA' In genere.

In tema di sanzioni amministrative, l'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale.

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)