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Sez. 3, Sentenza n. 3564 del 16/04/1996 (Rv. 497064 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel concetto di danno biologico.
Stato
decisa il 1996-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497064-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Il danno biologico, quale lesione del diritto alla salute quale fondamentale diritto della persona umana, ha un contenuto che può essere solo personale (cioè limitato alla sfera del soggetto offeso); ovvero anche interpersonale (cioè esteso alle relazioni del danneggiato con i terzi): in quest'ultimo caso, prende il nome di danno alla vita di relazione. Quest'ultimo pertanto coincide necessariamente col danno biologico, mediante una personalizzazione qualitativa o quantitativa dei parametri adottati per la liquidazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)