Sez. 3, Sentenza n. 3564 del 16/04/1996 (Rv. 497064 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel concetto di danno biologico.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il danno biologico, quale lesione del diritto alla salute quale fondamentale diritto della persona umana, ha un contenuto che può essere solo personale (cioè limitato alla sfera del soggetto offeso); ovvero anche interpersonale (cioè esteso alle relazioni del danneggiato con i terzi): in quest'ultimo caso, prende il nome di danno alla vita di relazione. Quest'ultimo pertanto coincide necessariamente col danno biologico, mediante una personalizzazione qualitativa o quantitativa dei parametri adottati per la liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2057
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)