Sez. 3, Sentenza n. 2840 del 10/03/1992 (Rv. 476143 - 01)
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) | Danno alla vita di relazione - Nozione - Danno patrimoniale - Configurabilità - Danno biologico - Distinzione - Rapporto.
Risarcimento del danno - Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali)
Il danno alla vita di relazione che si configura e concretizza nella impossibilità o anche nella difficoltà - per chi ha subito menomazioni fisiche - di reinserirsi nei rapporti sociali o pure di mantenerli ad un livello normale ed integra, quindi, un'ipotesi di danno patrimoniale, ha una sua caratteristica specifica sia rispetto al danno biologico - come danno alla salute in sè - sia rispetto all'invalidità permanente, che integra specificamente un danno alla capacità lavorativa. Ne consegue che l'esistenza del danno alla vita di relazione va, quindi, valutata per caso per caso, in concreto, potendo tale danno coincidere o meno col danno biologico a seconda dei casi e specificamente della ampiezza e qualità del danno subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)