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Sez. 5, Sentenza n. 8000 del 21/05/2003 (Rv. 563398 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Deduzione delle spese - Risultanza dal conto dei profitti e delle perdite - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563398-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù dell'art. 2, comma sesto bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con legge 26 giugno 1990, n. 165, avente, come norma interpretativa, efficacia retroattiva, sia l'art. 74 del d.P.R. n. 597 del 1973 che l'art. 75 del d.P.R. n. 917 del 1986 devono intendersi nel senso che le spese ed i componenti negativi sono deducibili anche se non risultino dal conto dei profitti e delle perdite, purché siano almeno desumibili dalle scritture contabili.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1990 num. 90 art. 2 com. 6 lett. B, Legge 26/06/1990 num. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)