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Sez. 5, Sentenza n. 4218 del 24/02/2006 (Rv. 587311 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Costi non registrati - Deducibilità - Condizioni - Risultanza dalle scritture contabili - Necessità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587311-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi ed in merito alla deducibilità di costi di impresa non registrati, le norme del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (e, in particolare, l'art. 75, sesto comma) non autorizzano la detraibilità di tali spese quando, pur non risultando dal conto dei profitti e delle perdite - come richiesto dall'art. 74 del previgente d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -, non siano state annotate nelle scritture contabili, purché non si tratti di irregolarità meramente formali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)