Sez. 2, Sentenza n. 24160 del 16/05/2003 Cc. (dep. 03/06/2003) Rv. 227480 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Beni dell'imprenditore successivamente fallito - Rapporto tra sequestro preventivo e procedura fallimentare - Prevalenza - Criteri.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Il sequestro preventivo prevale rispetto alla procedura fallimentare nei casi in cui svolge una funzione di prevenzione speciale rilevante "erga omnes", come nel caso in cui il vincolo è destinato ad impedire l'utilizzazione del bene, in quanto intrinsecamente illecita o suscettibile di aggravare la illiceità commessa; tale prevalenza deve invece escludersi quando il carattere "preventivo" finisca per coincidere con la finalità di impedire la dispersione delle garanzie patrimoniali cui è preordinato il sequestro conservativo, misura che essendo naturalmente anticipatoria rispetto ad una azione esecutiva individuale nei confronti dell'obbligato da delitto, ricade, in ipotesi di fallimento, nella generale inibitoria di cui all'art. 51 legge fall., con conseguente inefficacia nei confronti della massa patrimoniale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)