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Sez. 5, Sentenza n. 1926 del 30/03/2000 Cc. (dep. 21/06/2000) Rv. 216540 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Sulle cose di cui è possibile la confisca - Beni del fallito - Appartenenza al curatore - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216540-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Il fallimento priva il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento trasferendo l'una e l'altra alla curatela, tenuta alla gestione del patrimonio ai fini di soddisfacimento dei creditori; detta privazione (il c.d. spossessamento) non si traduce tuttavia in una perdita della proprietà in capo al fallito e si risolve, invece, nella destinazione della totalità dei beni a soddisfare i creditori, oltre che nell'assoluta insensibilità del patrimonio all'attività svolta dall'imprenditore successivamente alla dichiarazione di suo fallimento. Alla curatela fallimentare, che ha un compito esclusivamente gestionale e mirato al soddisfacimento dei creditori, non si attaglia pertanto il concetto di appartenenza. Ne consegue la legittimità del sequestro preventivo disposto sui beni del fallito in forza della disposizione di cui al secondo comma dell'art.321 cod.proc.pen., relativo alla sottoponibilità a sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 240 cod.pen. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso del curatore circa la applicabilità del terzo comma dell'art.240 cod.pen. sulla non confiscabilità delle cose appartenenti all'estraneo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)