Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 11/04/1983 (Rv. 427423 - 01)
USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - CESSAZIONE DELL'USUFRUTTO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON IL NUOVO AVENTE DIRITTO AL GODIMENTO - CONSENSO ED ADESIONE DEL CONDUTTORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INADEMPIENZA DEL CONDUTTORE VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTO MODIFICATIVO DELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SPETTANZA AL NUOVO TITOLARE.*
USUFRUTTO - OBBLIGHI DELL'USUFRUTTUARIO - LIQUIDAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE - LOCAZIONI CONCLUSE DALL'USUFRUTTUARIO - CESSAZIONE DELL'USUFRUTTO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CON IL NUOVO AVENTE DIRITTO AL GODIMENTO - CONSENSO ED ADESIONE DEL CONDUTTORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - INADEMPIENZA DEL CONDUTTORE VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALL'EVENTO MODIFICATIVO DELLA TITOLARITÀ DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SPETTANZA AL NUOVO TITOLARE.*
La continuazione del rapporto di locazione concluso dallo usufruttuario nel caso di cessazione dell'usufrutto - prevista, per la durata contrattualmente stabilita, dall'art. 999 cod. civ. - comporta necessariamente (non diversamente da quanto stabilito, con riferimento alla compravendita del bene locato, dall'art. 1599 cod. civ.), che titolare del rapporto divenga il nuovo avente diritto al godimento, verificandosi un fenomeno di cessione ex lege del contratto, per l'operatività della quale non occorre il consenso e l'adesione del conduttore. Conseguentemente, il soggetto subentrato in tutti i diritti del precedente locatore acquisisce anche quello alla risoluzione del contratto nei confronti del conduttore per inadempienze verificatesi successivamente all'evento modificativo della titolarità del rapporto, mentre la comunicazione di tale evento al conduttore ha il solo scopo di porlo in grado di adempiere ai propri doveri nei confronti del soggetto subentrato ex lege nella posizione di locatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1599
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)