Sez. 3, Sentenza n. 12883 del 24/07/2012 (Rv. 623425 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Poteri dell'acquirente di immobile locato - Intimazione dello sfratto - Ammissibilità - Avvenuta risoluzione del contratto in epoca anteriore alla vendita - Irrilevanza.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE
L'acquirente di un immobile locato a terzi, in quanto cessionario "ex lege" del contratto di locazione e di tutti i diritti e le facoltà da esso scaturenti, è pienamente legittimato ad intimare al conduttore lo sfratto, a nulla rilevando né che la morosità fosse maturata prima della vendita dell'immobile, né che prima di tale momento la locazione fosse cessata per scadenza del termine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1599, Cod. Civ. art. 1602, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)