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Sez. L - , Sentenza n. 7132 del 20/03/2017 (Rv. 643566 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici specialisti ambulatoriali - Compenso aggiuntivo - Pluralità di rapporti convenzionali - Divieto di cumulo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643566-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

Il compenso aggiuntivo per i medici specialisti ambulatoriali, di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 500 del 1996, non può superare l'importo spettante al sanitario con unica convenzione, stante il divieto di cumulo dei compensi nel caso di titolarità di altri rapporti convenzionali, applicandosi senza limitazioni, in forza del richiamo fatto all'art. 33, comma 2 del d.P.R. n. 316 del 1990, il regime giuridico già vigente per l'istituto delle quote di carovita, perfettamente compatibile con il nuovo compenso, che non spettano a coloro che comunque ed a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita.

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1996 num. 500 art. 31, DPR 28/09/1990 num. 316 art. 33 com. 2, DPR 28/07/2000 num. 271

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)