Sez. L, Sentenza n. 6043 del 14/03/2014 (Rv. 630471 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Trattamento economico - Compenso aggiuntivo professionale - Pluralità di rapporti convenzionali - Cumulo di compensi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il compenso aggiuntivo per i medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 45, lett. c), del d.P.R. 22 luglio 1996 n. 484, non può superare l'importo spettante al sanitario con unica convenzione, stante il divieto di cumulo dei compensi nel caso di titolarità di altri rapporti convenzionali, applicandosi senza limitazioni, in forza del richiamo fatto all'art. 41, lett. f) del d.P.R. 28 settembre 1990, n. 314, il regime giuridico già vigente per l'istituto delle quote di carovita, perfettamente compatibile con il nuovo compenso.
Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 com. 1 n. 6 CORTE COST., DPR 22/07/1996 num. 484 art. 45 com. 2 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)