Sez. 6, Sentenza n. 4353 del 26/11/1987 Ud. (dep. 09/04/1988) Rv. 178071 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - COMUNICAZIONI IN LINGUA STRANIERA O IN DIALETTO - TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA - PREVENTIVA TRASCRIZIONE IN VERBALE - NECESSITÀ - RATIO.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - COMUNICAZIONI IN LINGUA STRANIERA O IN DIALETTO - TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA - PREVENTIVA TRASCRIZIONE IN VERBALE - NECESSITÀ - RATIO.*
In tema di intercettazioni di comunicazioni telegrafiche o telefoniche, la trascrizione in verbale della comunicazione in lingua straniera o in dialetto non agevolmente comprensibile costituisce il presupposto della successiva traduzione in lingua italiana e si rende necessaria per tutelare i diritti delle parti che sono poste, così, in grado di procedere, in contraddittorio tra loro, ad un'adeguata verifica della corrispondenza tra verbale di riproduzione degli elementi fonetici e testo della relativa traduzione in lingua italiana. (Conf mass n 153400).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)