Sez. L, Sentenza n. 6295 del 18/03/2011 (Rv. 616551 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Personale dipendente da ente locale - Sistema di classificazione previsto dal c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 - Distinzione tra posizioni economiche nell'ambito della categoria D - Incidenza sul profilo professionale - Sussistenza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di qualifiche del personale dipendente da ente locale, il sistema di classificazione delineato dal c.c.n.l. Comparto Regioni-Enti locali del 31 marzo 1999 configura, nell'ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico ma anche sotto quello professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (nella specie, per le ex VII e VIII qualifica funzionale, confluite, rispettivamente, nella categoria D, posizioni economiche D1 e D3), atteso che l'art. 4 dell'accordo collettivo - come ribadito dall'art. 9 del c.c.n.l. del 5 ottobre 2001 - prevede per il passaggio all'interno della stessa categoria D ad una delle posizioni economiche superiori la medesima procedura selettiva stabilita per il passaggio da una categoria all'altra.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 4, Contr. Coll. 05/10/2001 art. 9, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)