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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 16 dicembre 1981, causa 244/80

Decisione
decisa il 1981-12-16
ECLI
ECLI:EU:C:1981:302

Epigrafe

Nel procedimento 244/80, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal pretore di Bra, nella causa dinanzi ad esso pendente fra Pasquale Foglia, residente in S. Vittoria d'Alba, e Mariella Novello, residente in Magliano Alfieri, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 92 e 95 del Trattato CEE, LA CORTE, composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione; P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans e U. Everling, giudici; avvocato generale: Sir Gordon Slynn; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Con ordinanza 6 giugno 1979, il pretore di Bra, in una controversia fra il sig. Foglia e la sig.ra Novello in cui si metteva in discussione il regime fiscale francese dei vini liquorosi, aveva sospeso il giudizio ed investito la Corte di giustizia, in via pregiudiziale, di questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 92 e 95 del Trattato CEE.
paragrafo 2
Con sentenza 11 marzo 1980 (causa 104/79, Foglia, Race. 1980, pag. 745) la Corte di giustizia aveva dichiarato ch'essa non era competente a pronunziarsi sulle questioni poste dal giudice nazionale.
paragrafo 3
In detta sentenza, la Corte, dopo aver constatato che le parti nella causa principale miravano a «ottenere la condanna del regime fiscale francese dei vini liquorosi attraverso l'espediente di un procedimento dinanzi ad un giudice italiano fra due parti private d'accordo sul risultato da conseguire, che hanno inserito una determinata clausola nel loro contratto per indurre il giudice italiano a pronunciarsi sul punto», concludeva che:
paragrafo 4
«La funzione che l'art. 177 del Trattato affida alla Corte di giustizia è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante, accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunciarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell'insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l'applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del Trattato».
paragrafo 5
In seguito a detta sentenza, la convenuta nella causa principale sosteneva avanti il giudice nazionale che, con essa, la Corte CEE aveva ritenuto di poter valutare le circostanze della fattispecie concreta dedotta dinanzi al pretore di Bra ai fini della individuazione della propria competenza ai sensi dell'art. 177 del Trattato istitutivo della CEE ed ai fini del conseguente esercizio della propria funzione d'interpretazione.
paragrafo 6
La convenuta ne concludeva che la Corte CEE aveva direttamente esercitato i poteri discrezionali del giudice italiano in relazione alla valutazione della sussistenza effettiva della lite, poteri che gli sono conferiti dalle norme del sistema giudiziario vigente. Essa sollevava quindi, in via principale, una formale eccezione d'incostituzionalità della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, relativa alla ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché della legge 13 marzo 1958, n. 204, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sostenendo che, a causa dell'art. 177 di detto Trattato interpretato ed applicato nel senso indicato dalla Corte di giustizia, esse costituiscono violazione delle disposizioni degli artt. 11, 24, 101 e 108 della Costituzione italiana.
paragrafo 7
Con ordinanza 18 ottobre 1980, pervenuta alla Corte il 5 novembre successivo, il pretore di Bra ha sospeso il giudizio investendo la Corte, in via pregiudiziale, delle seguenti questioni:
paragrafo 8
«1. come debba essere interpretato l'art. 177 del Trattato CEE per quanto riguarda il potere di valutazione della Corte di giustizia in ordine alla formulazione dei quesiti interpretativi ad essa sottoposti e soprattutto alla loro funzione nell'economia della causa a quo; più in particolare quali siano le attribuzioni rispettive della Corte e dei giudici autori dei rinvìi pregiudiziali — tenuto soprattutto conto dei poteri a questi ultimi spettanti in forza dei rispettivi ordinamenti nazionali — in ordine alla valutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito, nonché delle questioni ivi evocate, soprattutto quando oggetto della domanda nei giudizi a quo siano sentenze dichiarative; 2. se, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia nel corso di un rinvio pregiudiziale per qualsivoglia motivo si dichiari incompetente a pronunziarsi sui quesiti ad essa sottoposti, il giudice autore del rinvio il quale sia tenuto in forza del proprio diritto nazionale a rendere comunque giustizia alle parti, possa, ed entro quali limiti e secondo quali criteri, ugualmente procedere ad interpretare il diritto comunitario o debba invece decidere esclusivamente alla stregua del diritto nazionale; 3. se, nel quadro dei criteri interpretativi dell'art. 177 del Trattato CEE, esista nell'ordinamento comunitario un principio d'ordine generale che imponga o consenta ai giudici nazionali — investiti di controversie nel corso delle quali sorga questione d'interpretazione del diritto comunitario che coinvolga normative nazionali, eventualmente appartenenti a ordinamenti diversi da quello del giudice adito — di disporre l'integrazione del contraddittorio prima del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiamando in causa le autorità dello Stato membro interessato; 4. se, in ogni caso tutte le volte che dinanzi alle giurisdizioni nazionali od a cura delle giurisdizioni nazionali venga sollevato in un giudizio tra parti private un quesito interpretativo che coinvolga direttamente le situazioni soggettive di cittadini od operatori economici appartenenti ad uno degli Stati membri, tali situazioni soggettive del diritto materiale comunitario ottengano un grado di tutela diverso e comunque affievolito rispetto al grado di tutela che possono ottenere le stesse situazioni soggettive nel caso in cui, sia dinanzi al giudice nazionale, sia dinanzi alla Corte di giustizia CEE siano presenti e costituite in giudizio le amministrazioni degli Stati membri le disposizioni di diritto dei quali costituiscano oggetto di quesiti interpretativi concernenti la loro compatibilità con il Trattato CEE; 5. se l'art. 95 CEE vada interpretato nel senso che il divieto di imposizioni interne differenziate in funzione dell'origine e provenienza di un prodotto comprenda fattispecie quali quella del regime fiscale francese sui vini liquorosi, descritto in dettaglio nella causa 104/79».
paragrafo 9
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il pretore di Bra precisa, per quanto riguarda le circostanze di fatto della causa, che:
paragrafo 10
«Deve sottolinearsi come la presente controversia presenti una situazione processuale, peraltro non infrequente in diritto italiano, nella quale, alla domanda dell'attore che chiede una sentenza di condanna, si contrappone una posizione processuale della convenuta la quale, non si limita a chiedere il rigetto della domanda attrice, ma rivolge essa stessa una domanda, entro certi limiti autonoma, di sentenza dichiarativa della situazione giuridica soggettiva ed oggettiva. Superfluo rilevare che, nella nostra specie, questo atteggiamento fu assunto fin dalla prima udienza di comparizione evidentemente per attirare l'attenzione su quale fosse e volesse essere il comportamento processuale della convenuta ai fini — tra l'altro — della valutazione del giudice in ordine alle spese processuali. È da questa connotazione giuridica della presente fattispecie che occorre partire ove si vogliano correttamente impostare e risolvere sia la controversia sia le questioni di fatto e di diritto che in relazione alla controversia nascono a seconda delle pretese o delle contestazioni delle parti. In altri termini, già dalla circostanza che la convenuta oppone alla istanza di sentenza di condanna svolta dall'attore, una domanda diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa, deriva una precisa qualificazione del tipo di controversia o di lite, una altrettanto precisa caratterizzazione delle questioni di diritto che autonomamente si pongono in occasione della lite, nonché una conseguente precisa determinazione del tipo di pronuncia che il giudice di merito è tenuto ad emettere. In fondo, la presente fattispecie ha avuto una qualificazione introdotta dalla convenuta fin dalla prima fase processuale in cui appariva chiaramente l'importanza essenziale non tanto della lite o della controversia quanto delle questioni di fatto e di diritto che in caso di accoglimento delle tesi della convenuta avrebbero trovato soluzione appunto nella sentenza dichiarativa.»
paragrafo 11
Prendendo quindi in esame la sentenza della Corte di giustizia 11 marzo 1980, il pretore di Bra vi riscontra tre affermazioni:
paragrafo 12
quella, implicita, che l'art. 177 attribuisce alla Corte competenze d'accertamento relative al merito e poteri di sindacato sull'operato del giudice nazionale; quella che la lite in relazione alla quale è stato disposto il rinvio è qualificata di natura artificiosa; infine, quella che manifesta l'intenzione di evitare che nel corso di una causa interpretativa ex art. 177 possano porsi questioni d'interpretazione del diritto comunitario che comportino un giudizio, positivo o negativo, su norme, comportamenti o prassi di uno Stato membro diverso da quello del giudice del rinvio.
paragrafo 13
Previa disamina della sentenza della Corte di giustizia 11 marzo 1980 e delle argomentazioni presentate dalla convenuta nella causa principale a sostegno della sua eccezione d'incostituzionalità, il pretore di Bra conclude nel senso che:
paragrafo 14
«Il significato e la portata della sentenza della Corte di giustizia sono tali da lasciar legittimamente pensare che l'interpretazione ed applicazione dell'art. 177 verificatasi nella specie comporta l'esercizio di attribuzioni di merito da parte del giudice dell'interpretazione ed un sindacato implicito sull'esercizio dei poteri discrezionali che il giudice del rinvio trae autonomamente dal proprio ordinamento nazionale, poteri che gli sono costituzionalmente attribuiti»,
paragrafo 15
e che
paragrafo 16
«la portata della sentenza della Corte di giustizia determina, sia pure di riflesso, se non un netto ostacolo, almeno gravi difficoltà per far valere la pretesa processuale della convenuta diretta ad ottenere una sentenza dichiarativa; difficoltà queste che limitando i diritti della difesa ugualmente realizzano violazione di diritti costituzionalmente garantiti».
paragrafo 17
Cionondimeno, prima di adire la Corte costituzionale italiana, il pretore di Bra ha ritenuto preferibile, al fine di ottenere «una esatta e certa valutazione della portata e del significato della sentenza 11 marzo 1980 della Corte di giustizia», sottoporre alla Corte le questioni qui sopra riportate.
paragrafo 18
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte, hanno depositato osservazioni scritte il sig. Foglia, con gli avvocati Emilio Cappelli e Paolo De Caterini, del foro di Roma, la sig.ra Novello, con l'avvocato Giovanni Motzo, del foro di Roma, e con l'avvocato Maurilio Fratino, del foro di Torino, il Governo della Repubblica francese rappresentato dal sig. Thierry Le Roy, in qualità di agente, il Governo danese, rappresentato dal sig. Lachmann, in qualità di agente, e la Commissione delle comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Antonio Abate, in qualità di agente.
paragrafo 19
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della Commissione

paragrafo 1
Secondo la Commissione, questa seconda ordinanza di rinvio del pretore di Bra espone molteplici elementi di diritto processuale peculiari all'ordinamento giuridico italiano i quali, se fossero stati conosciuti dalla Corte all'epoca della causa pregiudiziale 104/79, avrebbero certamente determinato una pronuncia diversa.
paragrafo 2
Per la Commissione appare oggi inconfutabile che, nel corso del giudizio di merito, si è manifestato un conflitto d'interessi fra le parti in causa la cui portata è del tutto nuova.
paragrafo 3
La Commissione ritiene quindi che non sussistano quei presupposti che la Corte ha invocato a sostegno della propria incompetenza nella prima sentenza Foglia.
paragrafo 4
La Commissione ribadisce, comunque, il pericolo rappresentato, a suo avviso, dal fatto di lasciare i giudici nazionali, tenuti a pronunciarsi anche sulle questioni di principio, interpretare essi stessi il diritto comunitario. Una situazione del genere avrebbe l'effetto di alterare irrimediabilmente l'unità della giurisprudenza e quindi del diritto comunitario, l'uniformità dell'interpretazione, l'efficacia e la prevalenza dello stesso diritto, ed affievolirebbe in pari misura i diritti soggettivi dei singoli.
paragrafo 5
Inoltre, la Commissione sottolinea che un'eventuale dichiarazione d'incompetenza della Corte non mancherebbe di gettare l'ombra dell'incertezza sulla giurisprudenza pronunciata sino ad oggi in situazioni processuali analoghe, minando l'autorità di detta giurisprudenza.
paragrafo 6
Per quanto attiene' all'interpretazione dell'art. 95, la Commisione mantiene la posizione assunta nella causa 104/79 e si richiama per il resto alle sentenze 27 febbraio 1980 sui regimi fiscali relativi alle acquaviti.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni del sig. Foglia, attore nella causa principale

paragrafo 1
Il Foglia comincia col ricordare gli antefatti nell'intento di dimostrare l'esistenza d'una reale controversia fra le parti della causa principale. Detta controversia verte sul pagamento della somma di LIT 148300 che rappresenta l'importo versato alla dogana francese dallo spedizioniere del Foglia e reclamato da questo alla sig.ra Novello.
paragrafo 2
Nell'ambito di questa controversia, il Foglia non ha mai sostenuto, avanti il pretore di Bra, che il tributo francese fosse illegittimo. È solo nel corso del giudizio d'interpretazione che il Foglia ha asserito che le conseguenze d'una interpretazione dell'art. 95 dalla quale derivasse l'illegittimità del tributo francese gli erano relativamente indifferenti, poiché, ove egli fosse rimasto soccombente nel giudizio di merito, avrebbe potuto ottenere dallo spedizioniere la restituzione di quanto pagato.
paragrafo 3
E invece inesatto concludere, come ha fatto l'avvocato generale nella causa 104/79, che a questa affermazione fatta nell'ambito del giudizio d'interpretazione corrispondesse una posizione processuale «neutra» nel giudizio di merito.
paragrafo 4
In diritto, l'atteggiamento assunto dal Foglia nel procedimento pregiudiziale era d'altronde fondato sulla convinzione che il giudizio avanti la Corte di giustizia sia un giudizio di puro diritto, senza parti, nel corso del quale vengono svolte osservazioni che devono essere il più possibile decantate rispetto alla fattispecie concreta.
paragrafo 5
Per quanto riguarda la mancata chiamata in causa dello spedizioniere, l'attore nella causa principale rileva che la decisione del pretore di ritenere pregiudiziale la questione d'interpretazione rispetto all' eventuale chiamata in causa non era priva di logica giacché, ove la questione d'interpretazione fosse stata risolta nel senso della legittimità del tributo, si sarebbe rivelata inutile l'integrazione del contraddittorio.
paragrafo 6
L'attore passa poi all'esame della prima questione posta dal pretore di Bra, vertente sui poteri di valutazione della Corte di giustizia quanto alle questioni che le vengono sottoposte.
paragrafo 7
Secondo il Foglia, la lettera dell'art. 177 non offre elementi decisivi di risposta. Indubbiamente però il sistema del rinvio pregiudiziale appare ispirato al principio della massima autonomia fra i due procedimenti. Alla Corte di giustizia spetta interpretare le norme comunitarie, mentre il giudice nazionale ha il potere d'individuare in concreto le controversie da risolvere sulla base del diritto comunitario e di valutare di volta in volta l'opportunità o l'obbligo (se di ultima istanza) di richiedere l'interpretazione da parte della Corte di giustizia.
paragrafo 8
Per dimostrare l'esistenza del potere discrezionale del giudice nazionale nella valutazione della pertinenza di eventuali questioni pregiudiziali, il Foglia invoca pure le prassi nazionali, in particolare quella francese e quella italiana, l'unanime orientamento della dottrina e la giurisprudenza della Corte, da ultimo la sentenza 14 febbraio 1980, ONPTS, causa 53/79 (Racc. 1980, pag. 273).
paragrafo 9
Secondo l'attore nella causa principale, l'interpretazione data sinora dalla Corte di giustizia all'art. 177 ha consentito:
paragrafo 10
di fare dei giudici nazionali i protagonisti principali dell'applicazione del diritto comunitario; di coinvolgere i soggeti privati, cui l'art. 177 ha offerto la possibilità di far valere i propri interessi immediatamente a livello comunitario.
paragrafo 11
A questi vantaggi, l'attore nella causa principale contrappone i rischi che comporterebbe il nuovo orientamento della giurisprudenza della Corte, e cioè:
paragrafo 12
il rischio di compromettere il clima di fiducia e di collaborazione reciproca stabilitosi fra la Corte ed i giudici nazionali; il fatto che l'orientamento adottato dalla Corte, se ribadito, la indurrà, sotto la pressione degli Stati membri intervenienti, a riesaminare in maniera sempre più approfondita il giudizio di rilevanza compiuto dal giudice a quo, se non addirittura a valutare l'effettività della controversia di partenza. Secondo l'attore nella causa principale, a parte le difficoltà oggettive ed i rischi di incresciosi malintesi che comporterebbe un siffatto orientamento, ciò andrebbe anche contro il principio della specializzazione dei giudici, senza considerare il disagio e le difficoltà tecniche in cui si verrebbe a trovare il giudice di rinvio, di fronte ad eventuali valutazioni della Corte non facilmente inseribili nella realtà processuale nazionale. Il riesame della rilevanza della questione in sede comunitaria consentirebbe d'altronde, secondo l'attore nella causa principale, solo la restituzione degli atti al giudice a quo perché faccia meglio rilevare la sussistenza di tale requisito, ma non potrebbe mai portare ad una pronunzia d'inamissi-bilità. Infatti, anche ammettendo che l'enunciazione della rilevanza costituisca requisito di regolarità, non si potrebbe senz'altro farne derivare l'invalidità, dato il principio generale di tassatività delle nullità nel campo del diritto processuale; il fatto che detto orientamento obbligherebbe la Corte a distinguere fra controversie fittizie e reali, il che costituirebbe un «problema bizantino», pretesto per inutili speculazioni teoriche e fonte d'incertezza giuridica. Ciò tanto più che la maggior parte dei casi sottoposti finora alla Corte, pur non essendo controversie fittizie, erano dei «test cases».
paragrafo 13
L'attore nella causa principale respinge altresì le argomentazioni presentate dall' avvocato generale a sostegno di questo nuovo orientamento.
paragrafo 14
In primo luogo, ritenendo che non esistesse una vera controversia tra le parti avanti il giudice nazionale sull'interpretazione da dare alla disposizione di cui è causa e deducendone la mancanza di una questione di interpretazione, l'avvocato generale ha non solo confuso la posizione delle parti nella causa principale e la loro posizione nell'ambito del procedimento pregiudiziale, ma ha ignorato che «essenziale nel procedimento di rinvio ex art. 177 non è la posizione o il comportamento delle parti, quanto il convincimento del giudice nazionale».
paragrafo 15
In secondo luogo, per quanto riguarda il pericolo — paventato dall'avvocato generale — della menomazione delle garanzie processuali di cui devono fruire gli Stati membri la cui legislazione è messa in discussione, l'attore nella causa principale sostiene che meritevoli di protezione sono soprattutto i soggetti privati portatori di «interessi giuridicamente protetti nei confronti delle amministrazioni nazionali». Esso non scorge d'altronde tale intento di preservare le garanzie processuali in una causa identica alla presente ed in cui la Corte si è pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice italiano e relativa a norme francesi (sentenza 4 febbraio 1965, Albatros, causa 20/64, Race. XI — 3, pag. 1).
paragrafo 16
Infine, la giurisprudenza della Corte citata dall'avvocato generale nelle sue conclusioni nella causa 104/79 non è pertinente giacché riguarda l'applicabilità dell' art. 177 nell'ambito d'un procedimento speciale d'ingiunzione proprio del diritto italiano; le discussioni suscitate da detta giurisprudenza quanto all'ammissibilità del rinvio pregiudiziale concernevano il problema della mancanza di contraddittorio nella fase precedente tale rinvio.
paragrafo 17
L'attore nella causa principale prende poi in esame la seconda questione e sostiene che il giudice nazionale, essendo comunque tenuto a risolvere la controversia, deve interpretare ed applicare autonomamente il diritto comunitario, anche se la Corte si dichiara incompetente. Ciò vale soprattutto nel caso in cui si tratti di un giudice non di ultima istanza.
paragrafo 18
Per quanto riguarda la possibilità di chiamare in causa lo Stato la cui legislazione viene contestata, l'attore nella causa principale sottolinea gli ostacoli che si frappongono in genere alla chiamata in giudizio di Stati esteri e si chiede se tale possibilità non costituisca violazione del «dogma» della sovranità dello Stato.
paragrafo 19
Infine, dopo aver proposto di risolvere la quarta questione sollevata dal pretore di Bra nel senso che le situazioni soggettive dei singoli meritano lo stesso grado di tutela, prescindendo dal fatto che le autorità responsabili delle disposizioni contestate si siano o no costituite in giudizio, l'attore nella causa principale rinvia, per quanto riguarda l'interpretazione dell' art. 95 del Trattato CEE, alle sue osservazioni nella causa 104/79.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni della sig.ra Novello, convenuta nella causa principale

paragrafo 1
Secondo la Novello, il rifiuto della Corte CEE di pronunziarsi sulla domanda d'interpretazione propostale dal pretore di Bra ha bloccato l'esercizio di poteri giurisdizionali del giudice italiano ed al tempo stesso ha impedito che una situazione soggettiva individuale del diritto comunitario trovi ulteriore e definitiva tutela mediante l'esperimento di azioni processuali del diritto italiano. Detto rifiuto, inoltre, rimbalza su rapporti sorti nell'ambito del diritto nazionale, ma che presuppongono l'eventualità che la loro tutela venga affidata, parzialmente, al giudice comunitario.
paragrafo 2
Per la Novello, sotto l'argomentazione dell'avvocato generale e sotto la motivazione della decisione della Corte nella causa 104/79, in cui si afferma il «carattere artificioso della controversia», si cela il desiderio della Corte di impedire, tutte le volte che risultino aperte procedure d'infrazione a carico di uno Stato membro ad opera della Commissione alla stregua dell'art. 169 del Trattato CEE, e sopraggiungano allo stesso titolo questioni pregiudiziali sollevate da giudici di altri Stati membri, che si precostituiscano effetti interpretativi sfavorevoli allo Stato membro chiamato in causa.
paragrafo 3
Onde pervenire ad un risultato del genere, la Corte di giustizia ha fondato il suo diniego di competenza sulla pretesa di valutare nel merito la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale e sulla pretesa di valutare gli interessi reali delle parti in lite dinanzi a tale giurisdizione. Essa ha quindi usurpato il potere discrezionale del giudice italiano (fondato sulla Costituzione italiana) di apprezzare, ai fini della decisione della controversia nazionale, la rilevanza dei quesiti interpretativi da rivolgere alla Corte di giustizia e ha affermato il potere del giudice comunitario, potere di cui non vi è traccia nei Trattati, di sottoporre ad ulteriore e successivo esame tale rilevanza.
paragrafo 4
Nell'ambito di questa disamina, la Corte di giustizia ha ritenuto opportuno statuire che una controversia pendente dinanzi al giudice nazionale deve considerarsi artificiosa tutte le volte che le parti ritengano di prospettare a quest'ultimo (ben prima che alla Corte CEE) una analoga o anche identica soluzione interpretativa di norme del Trattato. Orbene, per la Novello, anche qualora si riconoscesse alla Corte di giustizia un potere di controllo sulla rilevanza della questione d'interpretazione, la nozione processuale di questione interpretativa non si fonda in alcun modo su di un assenso piuttosto che su un dissenso d'opinioni delle parti in causa e inoltre, il che è ben più importante, la nozione processuale di lite è ben diversa da quella di questione interpretativa.
paragrafo 5
Secondo la convenuta nella causa principale, l'atteggiamento della Corte induce il consumatore europeo a chiedersi se egli possa fare affidamento, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, sulla tutela che gli è garantita dalle norme del Trattato e comunque da atti normativi delle istituzioni comunitarie «immediatamente applicabili» negli ordinamenti degli Stati membri, e se quindi egli possa ancora ritenere che le situazioni soggettive del diritto materiale comunitario, fatte valere mediante mezzi processuali che richiedono la collaborazione tra la Corte CEE ed i giudici nazionali, possano essere affidate ad un'effettiva tutela fondata su statuizioni interpretative della Corte CEE.
paragrafo 6
La convenuta nella causa principale si augura che la sentenza della Corte di giustizia statuisca che tale tutela non è suscettibile di variare di grado e di intensità a seconda che nei giudizi nazionali e nel giudizio davanti alla Corte CEE siano presenti e costituite sin dall'inizio le amministrazioni degli Stati membri le disposizioni di diritto dei quali costituiscono oggetto di quesiti interpretativi concernenti la loro compatibilità con il Trattato CEE.
paragrafo 7
Infine, per quanto riguarda l'art. 95, la convenuta nella causa principale rinvia, essa pure, a quanto sostenuto nella causa 104/79.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 4. Osservazioni del Governo francese

paragrafo 1
Secondo il Governo francese, il problema della competenza della Corte a termini dell'art. 177 è già stato esaminato in maniera chiara e completa dalla Corte stessa nella sentenza 11 marzo 1980. La forza relativa di giudicato di tale sentenza impedisce alla Corte di riprendere in esame la questione, dato che non vi è nessun nuovo elemento atto a giustificare un siffatto riesame e, a maggior ragione, di risolvere le questioni sostanziali che essa si è rifiutata di risolvere a causa della propria incompetenza. La sentenza della Corte non costituisce d'altronde un mutamento di giurisprudenza. Il giudice nazionale resta il solo competente a valutare la scelta delle sue questioni e la loro rilevanza, ma questo principio ha delle eccezioni. Per questo, poiché il sistema dell'art. 177 del Trattato ha un senso solo qualora sussista una lite, spetta alla Corte dichiararsi incompetente quando detta lite manifestamente manca. Ciò non implica, in considerazione del carattere palese di questa mancanza, nessun vero e proprio esame dei fatti e non comporta quindi, nessuno sconfinamento nei poteri del giudice proponente.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la possibilità di chiamare in causa uno Stato estero dinanzi al giudice nazionale, il Governo francese sottolinea innanzitutto che un procedimento come quello di cui trattasi, in cui due privati mettono in discussione una legge francese dinanzi ad un giudice italiano e gli chiedano per questo motivo di rinviare la causa alla Corte di giustizia può, a suo avviso, ledere i diritti della difesa dello Stato francese. Ciò è, in primo luogo, dovuto al fatto che le parti non si sono avvalse dei rimedi offerti dal diritto francese e, in secondo luogo, al fatto che il Governo francese non era rappresentato dinanzi al pretore e non ha potuto partecipare alla discussione dinanzi alla Corte in qualità di vera e propria parte.
paragrafo 3
Cionondimeno, il Governo francese non può ammettere la possibilità di chiamare in causa uno Stato estero dinanzi al giudice nazionale. Esso invoca in proposito il principio di diritto internazionale pubblico dell'immunità di giurisdizione degli Stati, in base al quale uno Stato non può essere costretto a comparire dinanzi ad un giudice straniero. La questione sollevata dal giudice proponente è d'altronde una questione d'interpretazione di questa norma di diritto internazionale, non già di una norma di diritto comunitario. La Corte non è quindi competente a risolverla.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Osservazioni del Governo danese

paragrafo 1
Detto Governo, che limita le sue osservazioni alla prima questione sottoposta alla Corte, ritiene che, se da una parte spetta ai soli giudici nazionali valutare, in modo autonomo, la necessità di far uso del procedimento di cui all'art. 177 del Trattato CEE, la Corte di giustizia è, dall'altra, l'unica istanza che può decidere quali questioni essa è competente a risolvere.
paragrafo 2
Poiché, secondo il Governo danese, le garanzie di certezza del diritto offerte dall'ordinamento comunitario alla legislazione degli Stati membri risultano notevolmente affievolite quando si tratti di procedimenti pregiudiziali vertenti sulla legislazione di uno Stato membro diverso da quello del giudice a quo, si devono evitare situazioni del genere salvo, ad esempio, qualora un giudice debba applicare, in base a norme di diritto internazionale privato, la legge di un altro Stato membro e, in tale contesto, abbia bisogno di conoscere come s'interpreta una disposizione comunitaria. Detto Governo ritiene, quindi, del tutto opportuno che la Corte di giustizia si rifiuti di risolvere le questioni sottopostele, senza peraltro prendere posizione sui fatti, allorché, come nel caso di specie, dal fascicolo risulti che la causa avrebbe potuto o dovuto essere promossa dinanzi all'autorità giudiziaria del paese la cui legislazione è in discussione.

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
Il sig. Foglia, attore nella causa principale, rappresentato dagli avvocati E. Cappelli e P. De Caterini, del foro di Roma, la sig.ra Novello, convenuta nella causa principale, rappresentata dall'avvocato G. Motzo, del foro di Roma, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. A. Abate, in qualità di agente, e il Governo francese, rappresentato dai sigg. N. Museux e A. Carnelutti, in qualità di agenti, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 2 giugno 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 luglio 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 18 ottobre 1980, pervenuta alla Corte il 5 novembre 1980, il pretore di Bra ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, cinque questioni pregiudiziali all'interpretazione degli artt. 177 e 95 del Trattato.
punto 2
Tale ordinanza è stata emanata nell'ambito di una controversia pendente innanzi al pretore, che ha già originato una prima serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 92 e 95 del Trattato su cui la Corte si è pronunciata l'11 marzo 1980 (causa 104/79, Foglia ci Novello, Race, pag. 745).
punto 3
È opportuno ricordare che la causa principale verte sulle spese di spedizione sostenute dall'attore, il sig. Foglia, commerciante di vini residente in Santa Vittoria d'Alba, provincia di Cuneo, Piemonte, Italia, in relazione all'invio di alcuni cartoni di vini liquorosi italiani acquistati dalla convenuta, la sig.ra Novello, e spediti, per suo conto, ad una persona residente in Mentone, in Francia.
punto 4
Risulta dal fascicolo che nel contratto di vendita concluso fra il Foglia e la Novello si era stipulato che eventuali tributi pretesi dalle autorità italiane o francesi e contrari al regime della libera circolazione delle merci fra i due paesi, o quanto meno non dovuti, non sarebbero stati posti a carico della Novello. Il Foglia inseriva una clausola analoga nel suo contratto con l'impresa Danzas da lui incaricata di trasportare a Mentone i cartoni di vini liquorosi; detta clausola stabiliva che gli stessi tributi illegittimi o non dovuti non sarebbero stati posti a carico del Foglia.
punto 5
La prima ordinanza di rinvio, che ha dato luogo alla sentenza 11 marzo 1980 succitata, constatava che la materia del contendere era circoscritta al solo importo versato a titolo di imposte di consumò all'atto dell'introduzione dei vini liquorosi in territorio francese. Risultava dal fascicolo che tali imposte di consumo erano state pagate all'amministrazione francese della Danzas, senza proteste né reclami; che la nota di spese per la spedizione presentata dalla Danzas al Foglia, comprensiva dell'importo di tali imposte, era stata integralmente saldata da quest'ultimo senza che venisse opposta la clausola espressamente pattuita circa «i tributi illegittimi o non dovuti»; che la Novello, al contrario, si era rifiutata di rifondere questo stesso importo al Foglia invocando l'identica clausola inserita nel proprio contratto.
punto 6
II pretore, avendo inteso i mezzi difensivi della Novello come una messa in discussione della legittimità della legislazione francese relativa alle imposte di consumo sui vini liquorosi alla luce del Trattato CEE, sottoponeva alla Corte una serie di questioni in ordine all'interpretazione dell'art. 95 e, secondariamente, dell'art. 92.
punto 7
Nella precitata sentenza 11 marzo 1980 la Corte dichiarava la sua incompetenza a pronunciarsi sulle questioni sollevate dal giudice nazionale. In tale occasione essa osservava che: «La funzione che l'art. 177 del Trattato affida alla Corte di giustizia è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunziarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell'insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l'applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del Trattato».
punto 8
Dall'ordinanza di rinvio risulta che questa sentenza della Corte è stata contestata dalla convenuta nella causa principale, che ha ritenuto che la Corte, pronunciandosi in tal senso avesse usurpato il potere discrezionale attribuito al giudice italiano. Essa ha sostenuto che una tale applicazione dell'art. 177 da parte della Corte sollevava, nell'ambito nazionale, una questione di legittimità costituzionale. In subordine, essa ha sollevato una questione relativa all'interpretazione dell'art. 177 del Trattato CEE ed ha chiesto, per giunta, la chiamata in causa della Repubblica francese.
punto 9
A fronte di tali domande il pretore ha ravvisato la necessità di adire nuovamente la Corte di giustizia sottoponendole talune questioni in ordine all'interpretazione dell'art. 177 del Trattato, al fine di ottenere una pronuncia più puntuale e certa sulla portata ed il significato della sentenza 11 marzo 1980.
punto 10
Considerando che dalla formulazione della sua prima ordinanza poteva essere sorto un malinteso, il pretore ha insistito particolarmente su di un elemento che, a suo parere, non risultava chiaramente in tale ordinanza. La convenuta, in effetti, fin dalla prima udienza di comparizione, ha evitato di limitarsi a resistere puramente e semplicemente alle domande dell'attore. Avvalendosi di una procedura per nulla infrequente in diritto italiano, essa ha presentato una «domanda, entro certi limiti autonoma, di sentenza dichiarativa della situazione giuridica soggettiva e oggettiva».
punto 11
Per tali motivi, il pretore di Bra ha deciso di adire nuovamente la Corte proponendole le seguenti questioni pregiudiziali: «1. come debba essere interpretato l'art. 177 del Trattato CEE per quanto riguarda il potere di valutazione della Corte di giustizia in ordine alla formulazione dei quesiti interpretativi ad essa sottoposti e sopratutto alla loro funzione nell'economia della causa a quo; più in particolare quali siano le attribuzioni rispettive della Corte e dei giudici autori dei rinvìi pregiudiziali — tenuto soprattutto conto dei poteri a questi ultimi spettanti in forza dei rispettivi ordinamenti nazionali — in ordine alla valutazione di tutte le circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito, nonché delle questioni ivi evocate, soprattutto quando oggetto della domanda nei giudizi a quo siano sentenze dichiarative; 2. se, nell'ipotesi in cui la Corte di giustizia nel corso di un rinvio pregiudiziale per qualsivoglia motivo si dichiari incompetente a pronunziarsi sui quesiti ad essa sottoposti — il giudice autore del rinvio il quale sia tenuto in forza del proprio diritto nazionale a rendere comunque giustizia alle parti, possa, ed entro quali limiti e secondo quali criteri, ugualmente procedere ad interpretare il diritto comunitario o debba invece decidere esclusivamente alla stregua del diritto nazionale; 3. se, nel quadro dei criteri interpretativi dell'art. 177 del Trattato CEE, esista nell'ordinamento comunitario un principio d'ordine generale che imponga o consenta ai giudici nazionali — investiti di controversie nel corso delle quali sorga questione d'interpretazione del diritto comunitario che coinvolga normative nazionali, eventualmente appartenenti a ordinamenti diversi da quello del giudice adito — di disporre l'integrazione del contraddittorio prima del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, chiamando in causa le autorità dello Stato membro interessato; 4. se, in ogni caso tutte le volte che dinanzi alle giurisdizioni nazionali od a cura delle giurisdizioni nazionali venga sollevato in un giudizio tra parti private un quesito interpretativo che coinvolga direttamente le situazioni soggettive di cittadini od operatori economici appartenenti ad uno degli Stati membri, tali situazioni soggettive del diritto materiale comunitario ottengano un grado di tutela diverso e comunque affievolito rispetto al grado di tutela che possono ottenere le stesse situazioni soggettive nel caso in cui, sia dinanzi al giudice nazionale, sia dinanzi alla Corte di giustizia CEE siano presenti e costituite in giudizio le amministrazioni degli Stati membri le disposizioni di diritto dei quali costituiscano oggetto di quesiti interpretativi concernenti la loro compatibilità con il Trattato CEE; 5. se l'art. 95 CEE vada interpretato nel senso che il divieto di imposizioni interne differenziate in funzione dell'origine e provenienza di un prodotto comprenda fattispecie quali quella del regime fiscale francese sui vini liquorosi, descritto in dettaglio nella causa 104/79».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima, terza e quarta questione

punto 12
Con la prima questione, il pretore chiede che vengano precisati i confini fra il potere di apprezzamento che il Trattato attribuisce, rispettivamente, al giudice nazionale e alla Corte per quanto concerne la formulazione delle questioni pregiudiziali e la valutazione delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito, soprattutto quando il giudice nazionale è chiamato a pronunciare una «sentenza dichiarativa».
punto 13
La terza e la quarta questione riguardano più specificamente il caso in cui le questioni di interpretazione vengano sollevate al fine di consentire al giudice di pronunciarsi su contestazioni concernenti la compatibilità, col diritto comunitario, di norme di legge nazionali, emanate, vuoi dallo Stato ove si tiene il giudizio, vuoi, come nel caso di specie, da un altro Stato membro. Al riguardo viene chiesto: se, nell'ipotesi in cui, dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, vengano contestate norme di legge appartenenti all'ordinamento di un altro Stato membro, esista nell'ordinamento comunitario un principio d'ordine generale che imponga o consenta al giudice investito di tale contestazione di chiamare in causa le autorità dello Stato interessato prima di pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale alla Corte; se, il grado di tutela risultante per i privati dal procedimento di cui all'art. 177 differisca a seconda che una contestazione del genere sia sollevata nell'ambito di un giudizio fra parti private ovvero di un procedimento in cui sia parte l'amministrazione dello Stato la cui normativa è messa in discussione.
punto 14
Circa la prima questione, va ricordato, come la Corte ha avuto occasione di sottolineare nei contesti più disparati, che l'art. 177 si fonda su di una cooperazione che implica una ripartizione delle competenze fra il giudice nazionale e il giudice comunitario, nell'interesse della corretta applicazione e dell'uniforme interpretazione del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri.
punto 15
A tale effetto, è compito del giudice nazionale — in quanto esso è investito del merito della controversia e dovrà assumersi la responsabilità della futura decisione — valutare, alla luce dei fatti di causa, la necessità di far risolvere una questione pregiudiziale ai fini della decisione finale della controversia.
punto 16
Esercitando tale potere di valutazione, il giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte di giustizia, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire la legalità nell'applicazione e nell'interpretazione del Trattato. Pertanto, i problemi che possono derivare dall'esercizio, da parte del giudice nazionale del suo potere di valutazione nonché i rapporti che egli ha con la Corte nell'ambito dell'art. 177 sono esclusivamente disciplinati dalle norme del diritto comunitario.
punto 17
Al fine di consentire alla Corte di espletare la sua funzione in conformità al Trattato, è indispensabile che i giudici nazionali chiariscano, nel caso in cui non risultino inequivocabilmente dal fascicolo, i motivi per i quali essi ritengono necessaria alla definizione della controversia la soluzione delle questioni da loro proposte.
punto 18
Va in effetti sottolineato che l'art. 177 affida alla Corte il compito non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche, ma di contribuire all'amministrazione della giustizia negli Stati membri. Ad essa non compete pertanto la soluzione di questioni di interpretazione che le siano proposte nell'ambito di schemi processuali precostituiti dalle parti al fine di indurla a pronunciarsi su taluni problemi di diritto comunitario non rispondenti ad una necessità obiettiva inerente alla definizione di una controversia. Una declaratoria di incompetenza in una tale ipotesi non arreca alcun pregiudizio alle prerogative del giudice nazionale, ma consente di evitare l'utilizzazione del procedimento di cui all'art. 177 a fini diversi da quelli che gli sono propri.
punto 19
Per giunta, va rilevato che, se è vero che la Corte deve potersi rimettere, nella maniera più ampia, all'apprezzamento del giudice nazionale in ordine alla necessità delle questioni sottopostele, essa deve essere posta in grado di esprimere qualsiasi valutazione concernente l'espletamento della propria funzione, particolarmente al fine di verificare, se del caso, come vi è tenuto qualsiasi giudice, la propria competenza. Pertanto, tenuto conto dei riflessi delle proprie decisioni in materia, la Corte deve considerare, nell'esercizio del potere giurisdizionale conferitole dall'art. 177, non soltanto gli interessi delle parti in causa, ma altresì quelli della Comunità e quelli degli Stati membri. Essa non può quindi, senza misconoscere i compiti che le incombono, restare indifferente di fronte alle valutazioni operate dai giudici degli Stati membri nei casi eccezionali in cui esse potrebbero influire sul corretto funzionamento del procedimento contemplato dall'art. 177.
punto 20
Lo spirito di collaborazione che deve presiedere all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 177 rispettivamente al giudice nazionale e al giudice comunitario, se impone alla Corte l'obbligo di rispettare le competenze proprie del giudice nazionale, implica altresì che il giudice nazionale, avvalendosi delle possibilità offerte dall'art. 177, tenga presente la funzione specifica di cui la Corte è investita in materia.
punto 21
La prima questione va quindi risolta nel senso che, sebbene, secondo il sistema dell'art. 177, sia compito del giudice nazionale valutare la necessità di ottenere la soluzione delle questioni di interpretazione sollevate in ordine alle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito, spetta tuttavia alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza.
punto 22
Come il pretore ha giustamente messo in luce con la terza e la quarta questione, possono porsi particolari problemi per quanto concerne l'applicazione dell'art. 177 ove il giudice nazionale sollevi le questioni di interpretazione al fine di essere posto in condizione di valutare la conformità al diritto comunitario di atti legislativi di uno Stato membro. Al riguardo, il pretore ha sollevato due distinti ordini di problemi.
punto 23
La terza questione concerne l'ipotesi in cui, nell'ambito di un giudizio fra privati pendente dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, venga contestata la compatibilità col diritto comunitario, della normativa di uno Stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio. Il pretore ha domandato al riguardo se, in tale caso, lo Stato membro la cui normativa è in discussione possa essere chiamato in causa nel procedimento in atto dinanzi al giudice adito.
punto 24
Tale questione va risolta nel seno che, in assenza di norme di diritto comunitario al riguardo, le possibilità di chiamare in causa, dinanzi ad un giudice nazionale, uno Stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio dipendono dal diritto di quest'ultimo e dai principi del diritto internazionale.
punto 25
Con la quarta questione, il pretore ha chiesto se la tutela garantita ai privati dal procedimento di cui all'art. 177 sia diversa, o addirittura affievolita, nel caso in cui una questione del genere venga sollevata in una controversia fra privati, rispetto ai giudizi che vedono contrapposto un privato all'amministrazione.
punto 26
La questione, così com'è formulata, va risolta evidenziando che qualsiasi privato i cui diritti siano lesi da provvedimenti di uno Stato membro contrastanti col diritto comunitario deve poter invocare la tutela di un giudice competente il quale, a sua volta, deve poter ottenere chiarimenti sulla portata delle norme pertinenti del diritto comunitario tramite il procedimento di cui all'art. 177. In via di principio, il grado di tutela giurisdizionale non deve quindi differire a seconda che un problema del genere sia sollevato in una causa fra privati ovvero in un procedimento in cui, in una forma o nell'altra, sia parte lo Stato la cui normativa sia messa in discussione.
punto 27
Tuttavia, come la Corte ha puntualizzato risolvendo la prima questione di cui sopra, spetta alla Corte, al fine di verificare la propria competenza, valutare le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale. In tale contesto non è in ogni circostanza indifferente sapere se un'azione giudiziaria è intentata fra privati ovvero contro lo Stato la cui normativa viene contestata.
punto 28
In primo luogo va evidenziato il fatto che il giudice investito, nell'ambito di una causa fra privati, di una contestazione in ordine alla compatibilità col diritto comunitario della normativa di un altro Stato membro, non si trova necessariamente in grado di poter tutelare efficacemente i privati nei confronti di tale normativa.
punto 29
In secondo luogo, tenuto conto dell'autonomia generalmente riconosciuta alle parti dagli ordinamenti degli Stati membri in materia contrattuale, non si possono escludere comportamenti delle parti diretti a porre lo Stato interessato nell'impossibilità di provvedere ad una difesa adeguata dei propri interessi provocando una decisione sulla legittimità delle norme di legge di quest'ultimo da parte di un giudice di altro Stato membro. Non si può quindi escludere, verificandosi tali situazioni processuali, il rischio che il procedimento di cui all'art. 177 venga distolto, ad opera delle parti, dalle finalità per cui è stato previsto dal Trattato.
punto 30
Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che, dal canto suo, la Corte deve esercitare una particolare vigilanza quando le venga sottoposta, nell'ambito di una controversia fra privati, una questione pregiudiziale intesa a consentire al giudice di valutare la compatibilità della normativa di un altro Stato membro col diritto comunitario.
punto 31
La quarta questione va quindi risolta nel senso che, nel caso di questioni volte a consentire al giudice nazionale di valutare la conformità al diritto comunitario di leggi o regolamenti di un altro Stato membro, il grado di tutela giurisdizionale non può differire a seconda che tali questioni siano sollevate nell'ambito di un giudizio fra privati ovvero in un procedimento in cui sia parte lo Stato la cui normativa sia contestata, ma che, nella prima ipotesi, la Corte deve vigilare in maniera del tutto particolare a che il procedimento di cui all'art. 177 non venga utilizzato per scopi non voluti dal Trattato.

SENTENZA › In diritto › Sulla quinta questione

punto 32
Nella sua quinta questione il pretore di Bra riproduce, in forma sintetica, la prima questione proposta nella sua precedente ordinanza e riguardante l'interpretazione dell'art. 95 del Trattato. Nella sentenza 11 marzo 1980 succitata, la Corte ha constatato che le parti esprimevano una valutazione concorde sulla legittimità della normativa francese di cui trattasi e che esse miravano in realtà ad ottenere, attraverso l'espediente di una clausola particolare inserita nel loro contratto, una declaratoria di illegittimità della normativa francese da parte di un giudice italiano, benché l'ordinamento francese offrisse mezzi idonei di impugnazione. La Corte ha concluso che una pronuncia sulle questioni poste in un tale contesto esulava dal compito assegnatole dall'art. 177 del Trattato che consiste nel fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Essa si è quindi dichiarata incompetente a pronunciarsi sulle questioni proposte.
punto 33
Nella sua seconda ordinanza di rinvio, il pretore ha rilevato in particolare che la convenuta gli aveva chiesto di emettere una «sentenza dichiarativa». Al riguardo, va precisato che le condizioni in cui la Corte adempie alle sue funzioni in materia non dipendono dalla natura e dallo scopo dei procedimenti contenziosi intentati dinanzi ai giudici nazionali. L'art. 177 fa riferimento alla «sentenza» da emanare da parte del giudice nazionale senza contemplare un regime particolare in funzione della natura di questa.
punto 34
La circostanza rilevata dal giudice nella seconda ordinanza di rinvio non risulta quindi costituire un fatto nuovo che giustifichi una nuova valutazione da parte della Corte in ordine alla sua competenza. È quindi compito del pretore, nell'ambito della collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, di stabilire, alla luce delle considerazioni svolte in precedenza, se sia necessario ottenere la soluzione della quinta questione da parte della Corte e, in tal caso, di fornire a quest'ultima qualsiasi elemento nuovo che possa giustificare una sua diversa valutazione in ordine alla propria competenza.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 35
Alla luce di quanto precede non è necessario risolvere questa questione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 36
Le spese sostenute dal Governo francese, dal Governo danese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi,

Dispositivo

LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal pretore di Bra, con ordinanza 18 ottobre 1980, dichiara: 1o Secondo il sistema dell'art. 177, è compito del giudice nazionale valutare la necessità di ottenere la soluzione delle questioni di interpretazione sollevate in ordine alle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano le controversie di merito; tuttavia spetta alla Corte esaminare, ove necessario, le condizioni in cui essa viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. 2o In assenza di norme di diritto comunitario le possibilità di chiamare in causa dinanzi ad un giudice nazionale uno Stato membro diverso da quello ove si svolge il giudizio dipendono sia dal diritto processuale di quest'ultimo sia dai principi del diritto internazionale. 3o Nel caso di questioni volte a consentire al giudice nazionale di valutare la conformità col diritto comunitario di disposizioni di legge o regolamenti di un altro Stato membro, il grado di tutela giurisdizionale non può differire a seconda che tali questioni siano sollevate nell'ambito di un giudizio fra privati ovvero in un procedimento in cui sia parte lo Stato la cui normativa sia contestata, ma, nella prima ipotesi, la Corte deve vigilare in maniera del tutto particolare a che il procedimento di cui all'art. 177 non venga utilizzato per scopi non voluti dal Trattato. 4o La circostanza rilevata dal pretore di Bra nella seconda ordinanza di rinvio non risulta costituire un fatto nuovo che giustifichi una nuova valutazione da parte della Corte in ordine alla propria competenza; è quindi compito del pretore, nell'ambito della collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte, di stabilire, alla luce delle considerazioni svolte nella presente sentenza, se sia necessario ottenere la soluzione della quinta questione da parte della Corte e, in tal caso, di fornire a quest'ultima qualsiasi elemento nuovo che possa giustificare una sua diversa valutazione in ordine alla propria competenza.

Firme

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 dicembre 1981. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente J. Mertens de Wilmars

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