Sez. 5, Sentenza n. 4854 del 05/04/2002 (Rv. 553527 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 415 del 1996 - Reclamo alla Corte d'appello di Roma - Decisione - Decreto camerale - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Sussistenza - Carattere esclusivo di tale rimedio - Vizi relativi alla motivazione - Deducibilità - Limiti.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
Il decreto camerale emanato dalla Corte d'appello di Roma, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (applicabile "ratione temporis"), in sede di reclamo avverso il provvedimento del Ministero del tesoro di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste - in materia di attività di intermediazione mobiliare - dal D.Lgs. citato, è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione, per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Ne consegue che il vizio di motivazione del menzionato decreto può essere denunciato soltanto quando sia tale da integrare la violazione del precetto dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., cioè qualora si concreti in una totale carenza dell'apparato argomentativo, oppure in una mera apparenza di esso - perché sviluppato con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice è pervenuto alla decisione, ovvero logicamente inconciliabili tra loro -, e non anche quando esso esprima quelle mere insufficienze di motivazione che potrebbero giustificare il ricorso ordinario ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non proponibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)