Sez. 1, Sentenza n. 5936 del 15/06/1999 (Rv. 527519 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Decreto camerale della Corte d'Appello di Roma ex art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993 - Impugnabilità - Ricorso ex art. 111 secondo comma Cost. - Ammissibilità - Sussistenza - Carattere esclusivo di tale rimedio - Vizi relativi alla motivazione - Deducibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
Il decreto camerale, emanato dalla Corte d'Appello di Roma in sede di reclamo contro il decreto del Ministro del Tesoro di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 145 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è impugnabile soltanto con il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Il vizio relativo alla motivazione può essere denunciato con tale rimedio esclusivamente nel caso in cui si concreti nella violazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., cioè nella totale carenza della stessa o in una motivazione apparente, perché sviluppata con argomentazioni inidonee a rivelare il procedimento logico attraverso il quale il giudice di merito è pervenuto alla sua decisione ovvero logicamente inconciliabili tra loro, restando, viceversa, esclusa la possibilità della deduzione di quelle insufficienze di motivazione che potrebbero giustificare un ricorso ordinario ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (che nella specie non è proponibile).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)