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Sez. U, Sentenza n. 3436 del 24/11/1972 (Rv. 361301 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE - CONCLUSIONI DEL PM - POSTERIORITA RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE DELL'ART 379 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1972-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361301-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE - CONCLUSIONI DEL PM - POSTERIORITA RISPETTO ALLE CONCLUSIONI DELLE PARTI - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA RELATIVA DISPOSIZIONE DELL'ART 379 COD PROC CIV - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata l'eccezione di illegittimita costituzionale dell'art 379 cod proc civ, nella parte in cui prevede che nel procedimento di Cassazione il PM espone le sue motivate conclusioni in udienza dopo la difesa delle parti, per preteso contrasto con gli artt 2, 3 e 24 della Costituzione, in quanto la circostanza che il PM concluda all'udienza dopo che le parti hanno esposto le loro difese non importa alcuna menomazione del diritto di difesa, vertendo la discussione del PM solo sui motivi proposti dalle parti o sui quali esse hanno avuto la possibilita di svolgere compiutamente le loro ragioni; ed in quanto le stesse parti hanno la facolta di presentare per iscritto brevi osservazioni sulle conclusioni del PM godendo anche per tale via, di ampia possibilita di difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)