Sez. L, Sentenza n. 10578 del 05/11/1990 (Rv. 469604 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCUSSIONE - CONCLUSIONE DEL P.M. - ESPOSIZIONE SUCCESSIVA A QUELLA DELLE DIFESE DELLE PARTI - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DISCUSSIONE - CONCLUSIONE DEL P.M. - ESPOSIZIONE SUCCESSIVA A QUELLA DELLE DIFESE DELLE PARTI - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Con riguardo al giudizio di Cassazione, la norma dell'art. 379, terzo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al pubblico ministero il diritto di esporre le sue motivate conclusioni dopo l'esposizione delle difese delle parti, manifestamente non è in contrasto con l'art. 24, secondo comma, cost., atteso che il detto ordine di discussione (giustificato dalla posizione di parte privata propria del ricorrente) non lede il diritto di difesa e tenuto altresì conto delle possibilità degli avvocati delle parti di presentare, ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 379, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero. (V 3736/89, mass n 463655; (Conf 4660/78, mass n 394335; (Conf mass n 131/73, mass n 362898; (Conf 3436/72, mass n 361301).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)