Sez. 2, Sentenza n. 14023 del 03/02/2004 Ud. (dep. 23/03/2004) Rv. 228718 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - PENA | C.d. patteggiamento della pena in appello - Potere - dovere del giudice di verificare l'insussistenza di cause di non punibilità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - CASI - PENA
Anche in sede di c.d. patteggiamento in appello, il giudice deve controllare l'inesistenza di una delle situazioni indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e deve quindi, enunciare, con motivazione anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge, che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento di cui alla citata norma, analogamente per quanto stabilito per l'ipotesi di applicazione della pena sull'accordo delle parti a norma dell'art. 444 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)