Sez. 5, Sentenza n. 38386 del 26/09/2005 Ud. (dep. 20/10/2005) Rv. 232915 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Accordo delle parti sui motivi di appello - Rinuncia a tutti i motivi diversi da quello sulla pena - Obbligo del giudice di motivare sulla insussistenza delle condizioni che impongono il proscioglimento - Esclusione - Obbligo di rilevare nullità assolute e cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
In tema di patteggiamento in appello, vi è il diritto della parte di denunciare e il dovere del giudice di rilevare le nullità assolute concernenti il rito e le cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., mentre il giudice, nell'accogliere la richiesta delle parti, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. (La Corte ha osservato a tale ultimo riguardo che in virtù dell'effetto devolutivo, una volta che lo stesso imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione è limitata esclusivamente ai motivi non rinunciati, riguardanti proprio il regime sanzionatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)