Sez. 5, Sentenza n. 13114 del 13/02/2002 Ud. (dep. 06/04/2002) Rv. 222054 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | Elemento soggettivo - Dolo misto a colpa - Esclusione - Dolo inerente alle sole percosse o lesioni - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE
L'elemento psicologico dell'omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell'aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell'agente, il quale dunque risponde per fatto proprio, sia pure in relazione ad un evento diverso da quello effettivamente voluto, che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (vedi Corte cost. ord. 152/1984 e 364/1988).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)