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Sez. 5, Sentenza n. 4564 del 09/11/2023 Ud. (dep. 01/02/2024) Rv. 286014-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE | Elemento soggettivo - Dolo misto a colpa - Esclusione - Dolo inerente alle sole percosse o lesioni - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286014-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO PRETERINTENZIONALE

L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).

Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 584 CORTE COST., Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)