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Sez. 5 - , Sentenza n. 31271 del 21/09/2020 Ud. (dep. 09/11/2020) Rv. 279751 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Provvedimento giurisdizionale decisorio - Reato ex art. 479 cod. pen. - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279751-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

È configurabile il delitto di falsità ideologica in provvedimenti decisori adottati da un organo giurisdizionale amministrativo, laddove nella parte descrittiva, che costituisce necessario presupposto per le relative determinazioni, si affermi volutamente l'esistenza di premesse fattuali non corrispondenti al vero, da cui deriva la falsità della disposizione conclusiva assunta dal giudice. (Nella specie la Corte ha escluso la sussistenza del reato con riferimento alla redazione del dispositivo di un'ordinanza del TAR che, in via cautelare, in difformità dalla decisione assunta dal collegio in camera di consiglio, aveva statuito la sospensione, oltre che del procedimento amministrativo interno di recupero di somme versate a titolo di aiuti di Stato, anche della decisione della Commissione Europea cui esso dava esecuzione, ritenendo siffatta estensione del dispositivo inidonea a vulnerare la fede pubblica sotto il profilo della coerenza tra il contenuto dell'ordinanza e la decisione assunta, perchè la decisione europea non era oggetto della domanda cautelare ed, anzi, sottratta alla giurisdizione del giudice nazionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)