Sez. 5 - , Sentenza n. 18521 del 13/01/2020 Ud. (dep. 18/06/2020) Rv. 279046 - 02
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Elaborato del consulente tecnico del pubblico ministero - Enunciati valutativi - Configurabilità del reato - Sussistenza - Condizioni – Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA
È configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica del consulente del pubblico ministero, formulata in un contesto implicante l'accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi, qualora il giudizio contraddica tali parametri ovvero si fondi su premesse contenenti false attestazioni; il giudice ha, però, l'onere di rendere adeguata motivazione in ordine ai criteri utilizzati per ritenere che, alla luce delle specifiche emergenze fattuali, il soggetto chiamato ad esprimere una valutazione, pur connotata da un margine elastico di discrezionalità, abbia formulato consapevolmente una valutazione falsa. (Fattispecie in cui il giudizio tecnico – valutativo del consulente che aveva escluso la compatibilità delle polveri emesse da un impianto di sinterizzazione dell'acciaio con i campioni d'aria e le sostanze rinvenute nei reperti alimentari è stato ritenuto falso in quanto contraddetto dalla rilevata presenza di "congeneri" in porzioni scientificamente riconosciute come caratterizzanti il suddetto processo di lavorazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)