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Sez. L - , Sentenza n. 28605 del 08/11/2018 (Rv. 651689 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità cd. di "mobilità lunga" - Oneri a carico delle imprese - Natura contributiva - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651689-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo di indennità e di contribuzione figurativa afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della l. n. 335 del 1995.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/1997 num. 129 art. 3 com. 5, Decreto Legge 08/04/1998 num. 78 art. 1 septies, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Legge 18/07/1997 num. 229, Legge 05/06/1998 num. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)