Sez. L - , Sentenza n. 30699 del 21/12/2017 (Rv. 646551 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Messa in mobilità - Oneri ex art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991 - Natura contributiva - Conseguenze in tema di prescrizione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
In tema di indennità di mobilità, gli oneri previsti dall’art. 5, comma 4, della l. n. 223 del 1991, qualificati "contributi" dall'art. 3, comma 3, della stessa legge e dovuti, in base al principio di automaticità delle prestazioni, anche nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le somme a suo carico, hanno natura contributiva, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 della l. n. 335 del 1995.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 16, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)